Art. 1.

      1. La categoria 4a, denominata «artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti», di cui al primo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si articola nei seguenti gruppi:

          gruppo A: artifici per uso professionale;

          gruppo B: altri artifici e prodotti affini da divertimento.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, con i criteri fissati dall'articolo 20, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, i prodotti da attribuire rispettivamente ai gruppi A e B della categoria 4a di cui al comma 1.